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Notizia Indennità di accompagnamento anche durante il ricovero in ospedale del 11/feb/2009
La persona inabile ha diritto all'indennità di accompagnamento anche nei periodi in cui si trova ricoverato presso un ospedale pubblico. A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 2691 del 2009 secondo la quale ai fini dell'indennità di accompagnamento rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dalla legge mentre non è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto. Ne consegue che il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in una struttura pubblica ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.


Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 4 febbraio 2009 n. 2691
Notizia TELELASER del 21/gen/2009
Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata.

Tribunale di Modena

Sentenza 25 novembre 2008

(Giudice Pagliani)

Svolgimento del processo

Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.

Motivi della decisione

A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell'art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.

A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:

1) l'inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);

2) l'errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);

3) la violazione dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);

4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L'opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: "ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione...".

L'amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:

con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull'onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;

con gli altri motivi esamina gli altri punti dell'impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.

Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell'ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L'orario dell'accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall'agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l'alt l'agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.

In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall'altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l'illegittimità dell'accertamento, e spettava all'amministrazione fornire la contraria prova positiva dell'avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell'accertamento, e dare conto dell'elemento specifico dell'avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell'accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.

Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l'infondatezza dell'appello.

Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all'annullamento dell'accertamento.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;

FONTE ALTALEX MASSIMARIO
Notizia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CIRCOLARE 29 dicembre 2008, n. 17852 del 19/gen/2009
Per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

In particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Notizia NULLE LE MULTE fatte dagli ausiliari del taffico ai motocicli posteggiati sui marciapiedi del 19/gen/2009
Gli ausiliari del traffico non possono infliggere contravvenzioni ai motorini parcheggiati sui marciapiedi. Eventuali multe dunque vanno considerate nulle. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un motociclista che aveva contestato una contravvenzione inflittagli per aver parcheggiato il motorino sul marciapiedi. (Cass. Civ. 551/2009)
Notizia Responsabilità medica del 16/dic/2008
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale (quale può essere – come nel caso di specie – un carcinoma) sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento palliativo, che pertanto non esclude ma solamente posticipa il successivo verificarsi dell’evento mortale, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona (Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846)
Notizia Infortunistica stradale del 16/dic/2008

I soggetti danneggiati possono chiedere di visionare gli atti delle imprese di assicurazione (Ministero dello sviluppo economico, Decreto 29.10.2008 n. 191)Vedi allegato nella sez. responsabilità automobilistica
Notizia RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI del 07/nov/2008

ILLEGITTIME LE RICHIESTE DI PAGAMENTO CHE NON CONSENTONO LA CONSERVAZIONE DI UNA QUOTA MENSILE PARI A € 395,59, GARANTITA DALLA DGR 98/2007 DELLA REGIONE LAZIO

1)GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI UNA QUOTA DI REDDITO PARI ALLA PENSIONE SOCIALE (€ 395,59);
2)RIDURRE LA CONTRIBUZIONE MENSILE DA VERSARE ALLE R.S.A.;
3)RECUPERARE LE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE DAL 1 MAGGIO 2007
Notizia OPPOSIZIONE A SANZIONI DEL CODICE DELLA Strada del 07/nov/2008
ANCHE LA PAROLA DEL VIGILE PUO' ESSERE CONTESTATA SENZA LA NECESSITA' DELLA QUERELA DI FALSO

"Il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada non possiede efficacia di prova munita di fede privilegiata per quanto attiene ai giudizi valutativi ivi contenuti e alle indicazioni di fatti che, per le modalità del loro svolgimento, non sono stati oggetto di operazioni di verifica e controllo mediante metodi obiettivi e ciò a causa, in tali ipotesi, dei margini di apprezzamento che caratterizzano la percezione sensoriale dell'agente accertatore"

Cass. civ. Sez. II, 29/08/2008, n. 21816

Notizia PROROGATI GLI SFRATTI al 30.06.2009 del 07/nov/2008
Il governo, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, a tutela del disagio abitativo, prorogherà il termine di sospensione dell'esecuzione degli sfratti al 30 giugno 2009.

E' quanto comunicano congiuntamente Palazzo Chigi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota.

Il provvedimento sarà adottato attraverso l'inserimento dello stesso in una legge di conversione di un decreto all'esame del Parlamento o in apposito decreto legge, aggiunge il comunicato
Notizia Sanzioni Amministrative. Uso del cellulare durante la guida – Vietato anche l'uso della rubrica del 02/nov/2008
Con la sent. n. 20505 del 2008 la Cassazione ha censurato anche l'uso della rubrica del telefono cellulare durante la guida. Secondo i Giudici della Suprema Corte: “l'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, conseguenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati”
Notizia Controversie contro le società di telecomunicazioni - Tentativo obbligatorio di conciliazione del 31/ott/2008
Anche le controversie relative al fatto se sia stato stipulato, o meno, un contratto di telefonia, sono assoggettate alla disciplina prevista dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 e dal regolamento (allegato A, Delibera n. 182/02/CONS) concernente "la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti".

Con una recente pronuncia la Suprema Corte puntualizza l'esatta applicazione della Legge n. 249/1997 sancendo, pertanto, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione previsto dalla rammentata normativa anche in ipotesi di (asserita) insussistenza di un contratto di telefonia tra il soggetto privato e la compagnia telefonica.


La controversia in esame trae origine dalle indebite richieste di pagamento che una compagnia telefonica rivolgeva ad un utente, pur in assenza di un regolare contratto di telefonia tra i medesimi soggetti.

Quindi, a prescindere dall'oggetto delle contestazioni e sempre
necessario presentare la l'istanza al CORECOM per il tentativo di conciliazione ed attendere la fissazione dell'udienza entro 30 giorni decorsi i quali sarà comunque possibile adire l'Autorità giudiziaria competente.
Notizia PUNTI PATENTE del 31/ott/2008
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, le cui controversie sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre nella fattispecie posta all'esame della corte è stata ritenuta ammissibile, in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, l’impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Notizia PUNTI PATENTE del 31/ott/2008
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, le cui controversie sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre nella fattispecie posta all'esame della corte è stata ritenuta ammissibile, in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, l’impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Notizia RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI e tutela del diritto d'autore del 24/ott/2008
Con la sentenza del 17.03.2008 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di due società, che lamentavano la violazione del diritto d'autore, contro un noto provider per ottenere i dati personali dei soggetti utenti del servizio internet che hanno effettuato il cosidetto file-sharing (P2P) di opere coperte dal diritto di autore. Il Tribunale nel rigettare la domanda ha precisato che "la domanda tesa all'ottenimento dei dati personali degli utenti della rete internet per verificare l'identità di chi abbia commesso illeciti in tema di proprietà industriale non è ammessa, risultanto prevalente il diritto alla riservatezza dei dati".
Bisogna comunque precisare che l'attività di file sharing di opere coperte dei cui diritti non si sia titolare è vietato e sanzionato penalmente.
LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
sito
Notizia DIRITTO D'AUTORE illecito amministrativo solo per i casi di di acquisto e ricezione per uso personale del 24/ott/2008
La Cass. Pen. sent. 35239 del 12.09.2008 ha precisato che "in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, come già chiarito dalle sezioni Unite (sentenza 20.09.2005 Marino), le condotte di detenzione a fini di commercio e di immissione in commerico, previste dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000 n. 248, non potevano concorrere, per specialità, in ragione della prevalenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 16 della legge 248 del 2000, con il reato di ricettazione (articolo 648 c.p.) ovvero di incauto acquisto (articolo 720 c.p.) e ciò in tutti i casi di acquisto e ricezione dei beni in questione, anche se l'acquisto fosse stato destianto al commercio. Ciò peraltro vale solo per i fatti commessi anteriormente all'ulteriore intervento di modifica della legge 633 del 1941, realizzato con il decreto legislativo 9.04.2003 n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della legge 248 del 2000 e l'ha sostituito con il nuovo testo dell'art. 174 ter della legge n. 633 del 1941: conseguendone, a partire da tale modifica, che la prevalenza dell'illecito amministrativo, ora previsto dall'art.14 ter si è ridotta ai soli casi di acquisto o ricezione per uso personale"

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