RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
DISTINZIONE: un tipo di responsabilità civile è costituita dalla responsabilità da inadempimento ( anche parziale ) di obblighi derivanti da contratto, da atto illecito e da ogni altro fatto idoneo a produrle ex art 1173 C.C.. Infatti detta responsabilità non deve far pensare che presuppone necessariamente il contratto, integrandosi anche quando si verifica l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio a prescindere dalla fonte: delitto, contratto, condizioni di legge assorbite automaticamente dal contratto e determinanti il suo contenuto , atto unilaterale, o altro.
Il discrimen tra questa responsabilità che chiamiamo contrattuale e la responsabilità extracontrattuale, è che rileva in quest'ultima un fatto illecito compiuto da chiunque ha violato nei confronti del danneggiato il principio del neminen ledere. Nella responsabilità extracontrattuale o aquiliana emerge un dovere di non danneggiare terzi imposto a tutti e non ricollegabile ad una obbligazione tra soggetti.
La responsabilità civile nell'odierna società trova sconfinati campi di applicazione.
PARTICOLARE ATTENZIONE MERITA LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA e delle strutture sanitarie assistendo i clienti nella richiesta di risarcimento in caso di danni arrecati per responsabilità professionale a seguita di interventi medico-chirurgici o comunque di atti lesivi del diritto alla salute.